Nuove Norme per il rilascio dei cerificati

AVVISO ALLA CITTADINANZA

 
NUOVE NORME PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI

 
Si informano i cittadini che in seguito all’entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da presentare o esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed a gestori di pubblici servizi (art. 40 DPR 445/2000).

Pertanto gli uffici comunali di Anagrafe e di Stato Civile possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.

La quasi totalità dei certificati sarà quindi soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di € 14.62 (art. 4 della tariffa allegato A al DPR 642/1972) oltre ai diritti di segreteria di € 0.50.

Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi (luce, gas,acqua, ecc.) dovranno accettare le autocertificazioni prodotte dai cittadini e dalle imprese o acquisire le informazioni, i dati ed i documenti presso gli uffici competenti.

L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 DPR 445/2000) ma non è soggetta all’imposta di bollo ed ai diritti di segreteria, e non è necessaria l’autentica della firma.

Si ricorda comunque che anche le “istituzioni private” (es. banche, notai, assicurazioni, poste italiane, ecc.) hanno facoltà di accettare le autocertificazioni (art. 2 DPR 445/2000).

 

 



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